Articolo #13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Diritto alla libertà di movimento – Art. 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 12 | La Dichiarazione universale dei Diritti Umani | Articolo 14

 

Last modified: 15 Novembre 2020

Comments are closed.