Diritto alla libertà di movimento – Art. 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 12 | La Dichiarazione universale dei Diritti Umani | Articolo 14
Last modified: 15 Novembre 2020