Diritto di proprietà – Art. 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 16 | La Dichiarazione universale dei Diritti Umani | Articolo 18
Last modified: 15 Novembre 2020