Nessuna schiavitù – Art. 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 3 | La Dichiarazione universale dei Diritti Umani | Articolo 5
Last modified: 15 Novembre 2020